L’art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016 dispone l’adozione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale dovranno essere definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico.
Per motivi misteriosi tale provvedimento non è mai stato emanato (sono passati solo 10 anni) per cui resta vivo il regime transitorio di cui al co. 7 del citato art. 11 che richiamando l’art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012 fissa un tetto pari all’’80% del costo sostenuto nell’anno 2013.
Si tratta con tutta evidenza di un limite ormai anacronistico, che diventa assurdo quando nell’anno di riferimento non si siano pagati compensi.
Da qui l’intervento opportuno della Corte dei conti -Sezione delle autonomie, che con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG è intervenuta in via quasi “sostitutiva”.
Un primo chiarimento, già opportunamente ricavato in via interpretativa da alcune Sezioni regionali di controllo e ora confermato in via nomofilattica, è il seguente “per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico”.
Ancora più innovativo il secondo passaggio: il superamento del costo storico diventa possibile anche “a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell’oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente <<nuovo>>, sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente. In entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici”.
Ora la palla torna al legislatore, che in questo come in altri casi (ad esempio per i limiti di spesa di personale degli enti locali) è chiamato ad operare un intervento più organico di aggiornamento ed attualizzazione di discipline che, come la pronuncia in commento conferma, non tengono più il passo dei cambiamenti intervenuti nei lunghi anni trascorsi dalla loro approvazione.
