Il MIT, con il Parere n. 4141/2026, chiarisce che il RUP può dissentire dagli esiti della verifica del progetto, ma deve darne adeguata motivazione nel provvedimento di mancata validazione. Pur in assenza di una disciplina espressa nell’art. 42 e nell’Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, tale conclusione deriva da una lettura sistematica del Codice e della legge n. 241/1990. Il provvedimento deve richiamare il rapporto conclusivo del verificatore, le eventuali controdeduzioni del progettista e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
