Confermata la legittimità del ribasso della manodopera

Qualora il concorrente effettui la riduzione dei costi della manodopera, non è prevista alcuna esclusione automatica. L’impresa sarà comunque soggetta alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, e una possibile esclusione dovrà essere adeguatamente giustificata La conferma proviene dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza 30 marzo 2026, n. 5670. La questione oggetto di approfondimento Nel caso…

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Qualora il concorrente effettui la riduzione dei costi della manodopera, non è prevista alcuna esclusione automatica.

L’impresa sarà comunque soggetta alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, e una possibile esclusione dovrà essere adeguatamente giustificata

La conferma proviene dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza 30 marzo 2026, n. 5670.

La questione oggetto di approfondimento

Nel caso in esame, la parte ricorrente aveva contestato il provvedimento con cui era stata esclusa da una procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro relativo a un appalto misto, avente ad oggetto servizi di manutenzione del verde e pulizia delle aree esterne.

Nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, all’impresa era stato richiesto di presentare una relazione giustificativa.

In tale documento, l’operatore economico aveva illustrato diversi elementi a supporto della sostenibilità della propria proposta, tra cui l’efficienza del processo organizzativo dei servizi, le soluzioni tecniche adottate, il carattere innovativo dell’offerta e una puntuale analisi dei costi del personale.

Quest’ultima era corredata da tabelle dettagliate suddivise per qualifiche professionali e ambiti di utilizzo, al fine di dimostrare il rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dalla normativa vigente.

Nonostante tali chiarimenti, la commissione di gara aveva ritenuto l’offerta anormalmente bassa, rilevando una presunta riduzione dei costi della manodopera rispetto alle stime ritenute congrue. Sulla base di tale valutazione, era stata quindi disposta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura

A seguito dell’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 120 c.p.a., il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione.

Il giudice amministrativo aveva infatti evidenziato come non fosse possibile ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito dalla stazione appaltante per giungere alla valutazione di incongruità dell’offerta.

In particolare, era stata rilevata l’assenza di una motivazione effettiva circa l’asserita inattendibilità della proposta, qualificando il giudizio espresso come meramente apodittico e fondato su una motivazione solo apparente

Successivamente, l’amministrazione, riesaminate le giustificazioni fornite dall’impresa, aveva comunque deciso di confermare il provvedimento di esclusione.

Da tale decisione scaturiva quindi la proposizione di un nuovo ricorso da parte della stessa ricorrente.

La posizione dei giudici

I giudici hanno ritenuto necessario precisare che, alla luce del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, l’applicazione di un ribasso sul costo della manodopera non comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara, bensì determina la sottoposizione dell’offerta alla verifica di anomalia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenze nn. 9254 e 9255 del 19.11.2024, nelle quali viene sostenuta la tesi della cosiddetta ribassabilità temperata dei costi della manodopera).

In tale contesto, spetta all’operatore economico fornire adeguata dimostrazione che il ribasso proposto sia giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale, garantendo in ogni caso il rispetto dei minimi retributivi previsti.

Secondo la giurisprudenza, l’accertamento della congruità dei costi della manodopera rientra nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il quale “costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811).

Le conclusioni

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo per l’offerente, risulta comunque indispensabile fornire una motivazione estremamente rigorosa, dettagliata e precisa in merito alle giustificazioni presentate dall’operatore economico.

Ciò è dovuto al fatto che il provvedimento comporta un’immediata lesione, determinando l’esclusione dalla procedura.

In tal senso si richiamano, tra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato, Sezione III, del 12 dicembre 2025, n. 9833, nonché la sentenza n. 1938/2026, paragrafi 5.1 e 5.2.

Come emerge chiaramente, il dibattito protrattosi nel tempo in merito alla possibilità di ribassare i costi del personale — purché adeguatamente giustificati — sembra ormai orientarsi verso il riconoscimento della praticabilità di tale ribasso, a condizione che sia supportato da una motivazione idonea e puntualmente argomentata.

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