Il parere del Mit 4181/2026 nell’affermare che l’autorizzazione al subappalto è competenza dell’organo che ha i poteri di impegnare l’amministrazione verso l’esterno interpreta correttamente l’assetto ordinamentale, senza introdurre alcunchè di nuovo o sconvolgente.
Esattamente all’opposto, è in chiarissimo contrasto con le disposizioni normative in tema di ripartizione delle competenze la tendenza molto forte ad attribuire al Rup sostanzialmente ogni potere decisionale in merito agli appalti, ben oltre i confini fissati dalla norma.
Il Mit evidenzia che l’articolo 119, comma 4, del d.lgs 36/2023, nel riferire in via generica alla “stazione appaltante” la competenza ad autorizzare il subappalto, senza specificare l’organo (dirigente o Rup) chiamato ad adottare l’autorizzazione, lascia “intendere che debba trattarsi di un dirigente, in qualità di organo di vertice della stazione appaltante che abbia i poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno”.
Indirettamente il parere sottolinea la natura dell’autorizzazione al subappalto: si tratta di un provvedimenti capace di costituire una situazione giuridica soggettiva nei confronti di terzi. In sintesi, l’autorizzazione al subappalto accresce la sfera giuridica del subappaltatore (ed esplica effetti anche nei confronti dell’appaltatore), incidendo in modo diretto sulle capacità dell’imprenditore e sui suoi poteri negoziali con la PA.
Si tratta, quindi, palesemente di un provvedimento i cui effetti si riverberano direttamente sulla sfera giuridica di terzi destinatari dell’azione giuridica della pubblica amministrazione, in dottrina definiti come “negoziali”, proprio perchè volti a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche per effetto della volontà unilateralmente disposta dalla PA.
Il Mit chiude evidenziando che in conseguenza di tale natura “l’autorizzazione al subappalto può essere rilasciata anche dal RUP nel caso in cui questi sia un dirigente e/o disponga dei necessari poteri per impegnare la stazione appaltante all’esterno”.
Altro punto centrale, oltre alla natura giuridica dell’autorizzazione, quindi, è il tipo di competenza esercitata dall’organo.
Sotto questo aspetto, il parere non fa altro se non riferirsi all’assetto normativo, che ovviamente non va indagato guardando solo le norme del codice, ma l’intero ordinamento. Emergono, allora, le chiare disposizioni alla luce delle quali gli atti “negoziali” aventi effetti verso terzi sono di competenza dei dirigenti, mentre il Rup e i responsabili del procedimento assolvono a funzioni di istruttoria e conduzione dei procedimenti, potendo adottare provvedimenti “negoziali” solo se espressamente previsto da norme che deroghino alle competenze generali dei dirigenti.
Queste sono fissate dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs 165/2001: “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. Tale norma è ribadita, con contenuti simili, nell’articolo 107 del d.lgs 267/2000 per gli enti locali.
Il responsabile unico del progetto, pur essendo una figura con responsabilità maggiori e spettro operativo più ampio del responsabile del procedimento, condivide con questo lo schema delle proprie competenze. Adotta, quindi, ogni atto di natura istruttoria, tecnica, ispettiva, finalizzato alla trasparenza e alla pubblicità ed al corretto andamento procedurale, nonchè ai contatti con gli interessati, ma si ferma laddove siano da adottare provvedimenti producenti effetti sulla sfera giuridica di terzi, a meno che il d.lgs 36/2023 non lo consenta espressamente, rispettando lo schema dell’articolo 6 della legge 241/1990.
Dunque, per esempio, il Rup dispone l’esclusione degli operatori economici dalle gare, perchè così dispone manifestamente l’articolo 7, comma 1, lettera d), dell’allegato I.2 al codice dei contratti, ma non aggiudica: a meno che non disponga del potere di adottare il provvedimento finale in base all’ordinamento della stazione appaltante. Il che avviene nel caso in cui il Rup abbia la qualifica dirigenziale (o negli enti privi di dirigenza sia incaricato come responsabile di servizio apicale), o, sempre nel caso di enti con la dirigenza, risulti delegato ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.
