La sentenza del Tar Lombardia, Sezione I, 20/04/2026, n. 01800/2026 nell’affermare che ad adottare il provvedimento di esclusione di un operatore economico possa essere il responsabile di fase si rivela erronea sul piano della ricostruzione.
In quanto alla ricostruzione, il Tar sbaglia nell’affermare che possa legittimamente escludere il responsabile di fase, visto che è solo un responsabile del procedimento e come tale privo di poteri di adozione di provvedimenti posti a costituire, modifica e o estinguere situazioni giuridiche.
Nel caso di specie, però, il responsabile di fase era anche il dirigente del servizio interessato: dunque, come ipotizza l’Usai, l’esclusione era legittima non in quanto disposta dal responsabile di fase, ma in quanto riconnessa al potere decisionale a rilevanza negoziale proprio di ciascun dirigente.
A parte la circostanza che la sentenza non ha alcun riferimento espresso o implicito alla qualifica posseduta dal responsabile di fase, per concordare con la tesi secondo la quale il dirigente del servizio competente a gestire il contratto mantenga i poteri decisionali che sono assegnati al Rup occorre verificare se dette competenze del Rup siano da considerare esclusive o meno. Precisando che se è una competenza è “esclusiva” vuol dire che spetta solo all’organo indicato dalla norma, ad esclusione di ogni altro.
Folta giurisprudenza in effetti inquadra le competenze del Rup come esclusive ed in tal senso induce a ritenere l’articolo 15, comma 5, del d.lgs 36/2023 ove si dispone: “Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi“.
L’inciso finale traccia una distinzione chiara tra le competenze riservate ad altri organi e quelle del Rup e, quindi, sembra fissare una doppia riserva: come il Rup non può adottare provvedimenti di competenza di altri organi, questi non possono adottare provvedimenti di competenza del Rup.
Pertanto, si può sostenere che gli atti attribuiti al Rup dall’allegato I.II al codice dei contratti siano da intendere come riservati alla sola sfera del Rup, con esclusione di altri, compreso il dirigente del servizio, e, a maggior ragione, il responsabile di fase.
D’altra parte, la riserva di competenza al Rup pare confermata dagli incisi contenuti nei vari articoli del citato allegato che laddove elencano i compiti del Rup nelle varie fasi, precisano che l’elencazione non è tassativa, poichè assolve comunque a tutti i compiti relativi alla fase “che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti“. Quindi, perchè altri organi possano svolgere i medesimi compiti del Rup, in una sorta di condivisione delle competenze, occorrerebbe una disposizione espressa, che nel caso dell’esclusione proprio non esiste.
