Nell’orientamento applicativo ID 37357 l’Agenzia torna ad esprimere l’idea secondo la quale nel contratto decentrato integrativo sia possibile introdurre una clausola “in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance” nel medesimo anno.
Sulla base di tale presupposto, l’Aran sostiene conseguentemente che per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025 già chiuse e definite, l’aumento previsto dall’articolo 58, comma 1 del Ccnl 23.2.2026 l(lo 0,14% del monte salari dell’anno 2021) potranno erogare le relative somme “quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione”, invece di imputarli nel fondo del 2026 quali residui degli anni precedenti.
Il parere fa riferimento alla prassi presente nelle amministrazioni volta a far sì che la parte non spesa per qualsiasi causa delle risorse del fondo sia automaticamente portata ad incrementare le risorse variabili dell’anno in corso. Dunque, se ad esempio il fondo dell’anno X sia 1000, di cui 300 di parte variabile e destinata a performance, se degli altri 700 residuino 100, questi aumentano la parte variabile del medesimo anno X portandola a 400.
Si tratta, però, di una prassi contrattuale non ammissibile. Infatti, l’automatico incremento della parte variabile del fondo delle risorse decentrate con il residuo non speso è disciplinato direttamente dai Ccnl: il che impedisce radicalmente ai contratti decentrati di poter a loro volta occuparsi di questa materia, che per altro non è minimamente menzionata nell’elenco delle materie di contrattazione.
E’ l’articolo 59, comma 1, del Ccnl 23.2.2026 (in ciò conforme alle precedenti discipline) a dispone che ai fini della costituzione ed utilizzo del fondo “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”. L’articolo 79, comma 1, del Ccnl 16.11.2022 riguarda le risorse di parte stabile del fondo: dunque, sono queste ad incrementare automaticamente le risorse da destinare con la contrattazione dell’anno di riferimento, ma con riferimento all’anno X+1.
Infatti, la regola fissata dalla contrattazione nazionale collettiva, vincolante per quella decentrata, consente di aumentare utilizzare i residui non spesi solo riferiti agli anni precedenti e non al medesimo anno di sottoscrizione del contratto decentrato.
In contrario, si potrebbe ritenere che l’articolo 7, comma 4, lettera a), del Ccnl 23.2.2026, nel prevedere la materia di contrattazione della fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione integrativa ha il potere di introdurre appunto il criterio dell’utilizzo dei residui dell’anno in corso non spesi, con automatica destinazione a parte variabile e performance del medesimo anno.
Tale tesi, però, non regge, perchè smentita proprio dal meccanismo espressamente fissato dall’articolo 59, comma 1, del Ccnl, ai sensi del quale i residui vanno ad incrementare la parte variabile degli anni successivi e non del medesimo anno di contrattazione nel quale maturano.
