Assumere senza concorso. E’ il sogno, la mira, l’ossessione di ogni compagine politica e di ogni suo componente.
Quanto pesa, da sempre, quell’articolo 97, comma 4, della Costituzione: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”! E quanto è difficile, per la mentalità di molti, convivere col successivo articolo 98, comma 1: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
Due baluardi che i costituenti imposero per mettere un argine preventivo ai clientelismi, al pericolo di rendere ufficiale e normale una PA come mercato di scambio politico, di assunzioni elettorali e mirate.
Certo, il concorso pubblico e il divieto di operare nella PA a beneficio di una specifica parte politica non sono la panacea e la garanzia piena della scelta dei migliori, degli efficienti e degli imparziali in senso assoluto.
Come si nota, tuttavia, le due disposizioni sono di per sè un ostacolo vero e concreto contro la tentazione di comporre la pubblica amministrazione solo di “fedelissimi”, individuati per un “merito” che appaia fin troppo vicino al possedere la conoscenza e la tessera giusta al momento giusto, invece che nel possesso di competenze e capacità.
Tanto gli articoli 97 e 98 della Costituzione funzionano come confine verso un reclutamento pubblico fondato solo su appartenenze fiduciarie, che molti sono i tentativi di aggirarli, o meglio violarli, allo scopo comunque di costruire una sorta di apparato “parallelo”, specie nei livelli gestionali più elevati, in cui vi sia una fortissima osmosi ed interdipendenza tra politica e dipendenti chiamati “intuitu personae”.
La figura del segretario comunale, posta in una posizione molto complessa e nemmeno mai ben definita, e meno che mai correttamente compresa, è sin dalla riforma del 1990 oggetto costante di attenzioni.
Il suo compito di garante della correttezza amministrativa, di snodo tra la programmazione politica e l’attuazione gestionale, da sempre attira le mire di chi lo vorrebbe “schierato” in maniera dichiarata entro la compagine di governo.
Proprio per questa posizione complicata nella struttura, la figura è oggetto di una delle peggiori discipline dello spoil system, esposto totalmente ai cambiamenti delle maggioranze e selezionato mediante criteri pochissimo aventi a che fare con effettive pesature e analisi di competenze, risultati, capacità operative.
La legge regionale della Val d’Aosta 15/2025 ha ulteriormente esteso lo spoil system, nel prevedere che “gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l’ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo”. Un regime ancor più drastico di quello previsto dal d.lgs 267/2000, con un solo mese di “prorogatio” a fronte dei 4 mesi di tempo previsti nell’ordinamento locale perchè il sindaco decida di confermare l’incarico o meno.
Ma, soprattutto, la legge regionale ha stabilito che l’incarico di segretario del comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell’articolo 20-quater della legge 15/2025 “oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni”.
Un insieme di norme che secondo la sentenza 83/2026 della Corte Costituzionale “non si conforma ai princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, né a quello dell’accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni»”.
Infatti, ad ulteriore esaltazione dello spoil system detta normativa consentiva “l’attribuzione dell’incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai princìpi dell’ordinamento giuridico generale”, bypassando le disposizioni in tema di accesso all’albo mediante concorsi.
Troppo. La Consulta, dunque, ha bocciato la norma regionale così smaccatamente volta verso l’intuitu personae e lo spoil system.
Ma, appare anche stavolta il capitolo ennesimo di una storia infinita, continuamente volta verso la lenta erosione dei baluardi costituiti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, già pesantemente incisi da una serie di norme sullo spoil system e destinati a cedere di fronte ad una riforma ancora in corso, finalizzata proprio a consentire l’accesso alla dirigenza pubblica senza concorsi.
La Consulta ha fatto, stavolta, buona guardia. Ma, in tema di spoil system nei confronti proprio dei segretari comunali ha la grave responsabilità di averlo legittimato con la sciagurata sentenza 23/2019, innegabilmente una delle fonti in base alle quali poi le regioni autonome, ma anche lo stesso Parlamento, si sentono rafforzati nei tentativi di ampliare sempre più lo spazio alla “fiduciarietà”.
