Nell’articolo “Incentivi tecnici a dipendenti di società in house? Le non condivisibili indicazioni della Sezione Lombardia” avevamo fortemente criticato la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo la quale sarebbe stato possibile attribuire incentivi per funzioni tecniche a personale di società partecipate chiamato ad affiancare le funzioni tecniche svolte dall’ente dominus in un appalto del quale tale ente ultimo fosse stazione appaltante.
Rilevammo che “La Sezione, nella sostanza, compie un ardito salto logico, passando dalla corretta configurazione della società in house quale articolazione funzionale dell’ente dominus, che si può configurare come fosse interna, alla conclusione che allora anche i dipendenti della società possono essere inclusi nella sfera del “personale” potenzialmente destinatario degli incentivi“.
Aggiungendo: “Un conto è affermare che le società in house attribuiscono gli incentivi tecnici ai propri dipendenti, per lo svolgimento di appalti eseguiti in esecuzione delle funzioni oggetto dell’oggetto sociale e del rapporto funzionale con l’ente controllore.
Cosa completamente diversa è sostenere che laddove l’ente controllore si avvalga della società in house perchè sia questa a collaborare col personale del controllante nello svolgimento di alcune delle attività dell’appalto, sia sempre il controllante ad attribuire ai dipendenti della società in house l’incentivo.
La Sezione Lombardia cerca di legittimare tale conclusione, fornendo una lettura oggettivamente debolissima della riforma del testo dell’articolo 45, comma 2, del d.lgs 36/2023, come modificato dal d.lgs 209/2024, che ha cancellato il riferimento ai “dipendenti”, per parlare di “personale”.
E parlammo espressamente di un volo pindarico, poichè “Le espressioni “dipendenti” e “proprio personale” non hanno nessuna distinzione, posto che il “personale” di un ente è composto esclusivamente da chi lavora conducendo per esso ente rapporti organico e di servizio, discendenti dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. Chi lavora per una società in house non sottoscrive nessun contratto di lavoro con l’ente controllore, ma solo con la società stessa: come tale, non può considerarsi nè “dipendente” dell’ente, ma nemmeno “personale”. E’ la società in house, quale complesso giuridico, a doversi considerare longa manus dell’ente dominus, non i rapporti di lavoro e contrattuali che essa conduce, imputabili esclusivamente alla sola sfera giuridica della società“.
Con deliberazione 29 maggio 2026, n. 14 la Sezione Autonomie giunge a riflessioni non dissimili da quelle proposte quasi un anno fa da chi scrive, rigettando espressamente la ricostruzione della Sezione Lombardia.
Leggiamo:
- gli incentivi per funzioni tecniche sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici (ad oggi la formulazione della disposizione si riferisce specificatamente al “proprio personale” – sulla possibilità che gli incentivi siano riconosciuti anche a dipendenti di altra amministrazione ai sensi dell’art. 45, comma 4, v., infra, punto n. 3.4), a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione enunciato all’art. 24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (v., in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 369/2025/PAR del 12 novembre 2025).
- destinatari degli incentivi non possono che essere persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione; tale affermazione, peraltro, non risulta smentita dalla particolare ipotesi, prevista dal comma 4 dell’art. 45 (l’ipotesi dell’incentivo complessivamente maturato “anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni”), in forza della quale sono incentivabili anche le attività svolte dai lavoratori dipendenti di un’Amministrazione chiamati ad offrire temporaneamente la propria opera in favore di altra Amministrazione: si tratta, comunque, sempre di soggetti che hanno un rapporto di lavoro subordinato presso un’Amministrazione, quale datore di lavoro pubblico.
- l’aver sostituito il termine “dipendenti” con la locuzione “il proprio personale” rappresenta l’intento del legislatore di estendere l’ambito applicativo soggettivo dell’istituto anche ai dirigenti.
- le attività elencate nell’allegato I.10 che non sono svolte da personale dell’Ente perché affidate a personale esterno all’Amministrazione non possono essere valorizzate e la loro quota va ad incrementare la quota del 20%, da destinare ad acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o ad altre spese elencate nei commi 6 e 7 dell’art. 45
- la diversa ricostruzione offerta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la pronuncia n. 128/2025, in un’ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale, secondo la quale l’odierno sintagma sul “proprio personale”, presente nella formulazione aggiornata della norma, debba essere riferito a tutti i lavoratori ricompresi nel perimetro dell’ente pubblico, inclusi anche i dipendenti delle relative società in house, non può essere condivisa, in primo luogo perché il soggetto in house è, comunque, una società dotata di autonoma personalità giuridica, sottoposta alle norme del Codice civile e del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).
- Diversamente opinando si creerebbe una “confusione”, una non corretta commistione fra personale dell’amministrazione controllante e personale della propria società in house, da ritenersi, peraltro, inammissibile ove si abbia riguardo alla circostanza che laddove il legislatore ha voluto creare dei “punti di contatto” fra le due tipologie di personale lo ha fatto espressamente con apposita disciplina.
- Risulta evidente che, anche alla luce di tale disciplina, il sintagma sul “proprio personale”, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, non possa essere riferito ai dipendenti delle relative società in house, perché, al contrario, il legislatore, laddove ha voluto prevedere forme di collaborazione “organizzate” fra dipendenti dell’amministrazione partecipante/controllante e dipendenti della propria società in house lo ha fatto espressamente, e, nel caso esaminato, attraverso l’utilizzo degli istituti del comando o del distacco, a comprovare che il personale dei due soggetti giuridici non può affatto considerarsi “sovrapponibile” e che, anzi, si tratta di personale distinto afferente a soggetti giuridici distinti. Del resto, una diversa soluzione comporterebbe l’effetto finale, paradossale e di non poco momento, di ricomprendere in tutti i limiti, in tema di disciplina del personale, ad oggi esistenti ai fini del coordinamento della finanza pubblica, anche il personale delle rispettive società in house, considerabile, alla stregua della ricostruzione della Sezione lombarda, come “proprio personale” delle stesse amministrazioni.
- d’altro canto, il personale della società in house è personale privato; viene assunto con selezione, che, seppure improntata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, non corrisponde al concorso pubblico mediante il quale sono assunti i dipendenti pubblici, in qualità di personale pubblico. Inoltre, ai dipendenti della società in house sono applicati i CCNL privati del settore nel cui ambito opera la società medesima.
La Sezione Autonomie non parla espressamente di “volo pindarico”, ma nella sostanza le conclusioni cui giunge non lasciano adito a dubbio alcuno.
Il messaggio dovrebbe essere chiaro: l’interpretazione doverosa delle norme deve sempre attenersi al loro testo. L’interpretazione “creativa” dà solo la stura al caos.
