Il TAR Calabria, con sentenza n. 1864 del 2022, ha stabilito che l’esistenza di atti/dati da mantenere riservati deve emergere da una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.
La stazione appaltante, nel negare l’ostensione degli atti richiesti dal concorrente non può utilizzare mere formule di stile espresse dall’appaltatore.
