Piccola rassegna stampa dell’11.1.2023

Stipendi dei dipendenti pubblici – Anac e ruolo Asmel negli appalti – Comandi e distacchi dalle partecipate – Inversione procedimentale – Mepa – Revoca della gara per Pnrr – Stabilizzazioni Testata NT+ 11.1.2023 TITOLO: Pubblico impiego, l’inflazione doppia gli stipendi di Gianni Trovati TestataIl Fatto Quotidiano on line 11.1.2023 TITOLO: Dipendenti pubblici, stipendi sempre più…

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Stipendi dei dipendenti pubblici – Anac e ruolo Asmel negli appalti – Comandi e distacchi dalle partecipate – Inversione procedimentale – Mepa – Revoca della gara per Pnrr – Stabilizzazioni

Testata
NT+ 11.1.2023
TITOLO: Pubblico impiego, l’inflazione doppia gli stipendi
di Gianni Trovati
Testata
Il Fatto Quotidiano on line 11.1.2023
TITOLO: Dipendenti pubblici, stipendi sempre più magri. In dieci anni perso il 7%, crollo nel 2022 di Mauro Del Corno 

Nell’ultimo decennio gli stipendi sono saliti del 6,7% ma nel frattempo i prezzi sono cresciuti di quasi il 14% a causa dell’inflazione. Di fatto i dipendente hanno visto diminuire il valore reale delle loro buste paga con un potere di acquisto sceso di oltre il 7%. Meno colpiti i dirigenti

I dipendenti pubblici italiani guadagnano sempre di meno. È quanto emerge dai dati presentati dall’Aran (l’Agenzia della pubblica amministrazione che contratta gli adeguamenti salariali) relativi al periodo che va dal 2013 a fine settembre 2022. Nel decennio gli stipendi sono saliti del 6,7% ma nel frattempo i prezzi sono cresciuti di quasi il 14% a causa dell’inflazione. Di fatto i dipendente hanno visto diminuire il valore reale delle loro buste paga con un potere di acquisto sceso di oltre il 7%. Nel settore privato le retribuzioni sono invece salite dell’11,6%, anche in questo caso dunque in realtà una diminuzione ma di entità più modesta (- 2,2%). L’Aran ricorda che fino al 2016 c’è stato il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego e sottolinea che mentre gli stipendi dei dirigenti hanno retto meglio al carovita (+9,9% tra il 2013 e il 2022 con una perdita di potere d’acquisto inferiore al 4%) per il personale non dirigente la perdita di potere d’acquisto ha sfiorato i 9 punti percentuali. Per queste qualifiche l’aumento nominale degli stipendi è stato di appena il 4,9%.

Se si guarda solo al 2022 (anno per il quale i dati si fermano a settembre) si registra una perdita di potere d’acquisto consistente per tutti i comparti a causa dell’inflazione annua acquisita a settembre al 7,1% (ma la media annua a fine anno è salita all’8,1%). Per il settore pubblico l’aumento nominale dei salari si è limitato allo 0,9% (+1% non dirigenti, +0,7% dirigenti) mentre nel settore privato esclusi i dirigenti si è collocato all’1% (+1,5% l’industria, +0,5% i servizi). Per l’indice generale dell’economia le retribuzioni sono cresciute nominalmente dell’1,1% nei primi nove mesi del 2022 e del 10,2% tra il 2013 e il 2022.

I dati Aran confermano quello che è un problema strutturale dell’economia italiani ovvero salari ben al di sotto della media europea. Tra i paesi Ocse l’Italia l’unico in cui gli stipendi sono oggi più bassi rispetto a 30 anni fa (- 2,2%). In valori assoluti la spesa statale per dipendenti pubblici (insegnati, giudici, medici, forze dell’ordine, impiegai, etc) è stata nel 2022 di 188 miliardi di euro ed è prevista in calo sia per il 2023 (187 miliardi) che nel 2024 (185 miliardi). In Italia ci sono circa 3 milioni e 200mila dipendenti pubblici, in calo. Sono uno ogni 18,5 abitanti e il 13,2% della forza lavoro complessiva. Un dato basso nel confronto con gli altri paesi europei. In Francia gli statali sono il 20% degli occupati, in Gran Bretagna il 16%. La media Ocse è del 18%.

Commento all’articolo:

La favola che gli stipendi pubblici siano eccessivi è, appunto, solo una favola. Ed è una favola anche che i dipendenti pubblici in Italia siano troppi. Come lo è la narrazione secondo la quale grazie alla sottoscrizione dei contratti si è creata una difesa dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici dall’inflazione. Non solo l’affermazione è totalmente infondata sul piano tecnico, dimostrato dai dati, ma si dimentica che i “rinnovi” riguardano il triennio 2019-2021. Giungono, quindi, con forte ritardo e sono commisurati all’indice Ipca di 4 anni fa, totalmente disallineato rispetto al tasso di inflazione di oggi.

Testata NT+ 11.1.2023TITOLO: Nuovo stop di Anac ad Asmel consortile: non può fare da centrale di committenza per i comunidi Mauro Salerno

Commento all’articolo:

Curioso che mentre si predica l’aggregazione dei comuni, formalismi come la territorializzazione subregionale, non prevista da nessuna parte, siano evocati dall’Anac per impedire la funzionalità di uno strumento di aggregazione.

Testata NT+ 11.1.2023TITOLO: Sì al comando o distacco alla Pa del personale proveniente da partecipate o enti dipendentidi Anna Guiducci

Commento all’articolo:

Il distacco e il comando dalle partecipate alle PA rischia utilizzi distorti e di creare le premesse per future pressioni per stabilizzare personale proveniente dalle società, ma a suo tempo assunto senza concorsi. Un salto nel buio che era necessario evitare.

Testata
NT+
11.1.2023
TITOLO: Anac: inversione procedimentale solo per rendere più spedita la fase della garadi Stefano Usai

Commento all’articolo:

L’inversione procedimentale assolve di per sè sempre, ed in modo oggettivo, alla velocizzazione delle procedure, tanto da rendere assolutamente competitiva anche quella aperta con quelle presunte “semplificate”. Se, infatti, si esaminasse il tempo necessario a svolgere un’istruttoria approfondita finalizzata alla scelta dell’affidatario diretto, aggiungendo le oggettive difficoltà motivazionali, si scoprirebbe che alla fine i tempi di queste modalità presunte più semplici non sono troppo inferiori a quelle delle procedure aperte alle quali si abbini l’inversione

Testata
ildirittoamministrativo.it
TITOLO: L’iscrizione al MEPA non può tradursi in uno strumento restrittivo della partecipazione alla gara. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 03 gennaio 2023 n. 68.

Commento alla sentenza:

L’iscrizione al Mepa non è uno strumento di qualificazione, ma semplicemente la partecipazione ad una piattaforma di negoziazione.

Non essendo un requisito, la mancata iscrizione non può essere causa di esclusione. E’ evidente, comunque, che se la PA intende utilizzare il Mepa come piattaforma, non potrà che negoziare solo con chi vi sia iscritto.

Testata
lavoripubblici.it
TITOLO: Revoca gara: legittima se ne viene indetta un’altra con fondi PNRRLa conferma dal TAR Campania: progetti di più ampio respiro e ispirati ai principi di efficienza e semplificazione giustificano il ritiro di una procedura da parte di una Stazione Appaltantedi Redazione tecnica – 11/01/2023

Commento all’articolo:

Il potere di revoca è subordinato a valutazioni discrezionali di opportunità. E’ perfettamente possibile agire in autotutela fino alla sottoscrizione del contratto: appare del tutto naturale che una PA, in considerazione delle particolari fonti di finanziamento del Pnrr e delle possibilità di semplificazione procedurale decida di bloccare una gara già avviata sotto altro regime giuridico, valutando i benefici finanziari e procedurali connessi alla scelta.

Testata
neopa
TITOLO: La stabilizzazione non dà diritto all’assunzione nella stessa posizione professionale ricoperta nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro a terminePubblicato il 10/01/2023da Luca Di Donna

Commento all’articolo:

La stabilizzazione non è una trasformazione di un rapporto di lavoro, in continuità con esso. E’ un reclutamento extra ordinem, riservato a chi abbia, in un certo lasso di tempo (5 o 8 anni a seconda della norma che si applica) svolto per 3 anni nella stessa PA un’attività lavorativa con contratto a termine. La stabilizzazione stabilizza quel lavoro triennale in un medesimo profilo e mansione. Non bastano, quindi, 3 anni: occorre il consolidamento dell’esperienza lavorativa in quello specifico “mestiere”. Se quindi il lavoratore abbia anche un ulteriore anno di lavoro in un inquadramento superiore, esso non gli dà nessun diritto alla stabilizzazione in quella posizione. Nè apparirebbe possibile stabilizzare legittimamente chi per un anno e mezzo abbia svolto attività caratterizzate da un certo inquadramento, e per un altro anno mezzo altre attività, con diverso inquadramento.

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