Sono molte le novità dettate in tema di incentivazione delle funzioni tecniche dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici. Le principali sono il superamento del vincolo della gara, la estensione delle attività che possono essere incentivate, la fissazione di un tetto più elevato ai compensi che possono essere percepiti e la definizione di regole più precise per la ripartizione del 20% di questa forma di incentivazione. Si deve invece evidenziare che vengono mantenuti oltre all’impianto complessivo, anche il vincolo dell’inserimento nel fondo per il salario accessorio, il tetto di questi compensi, la incentivazione per il personale delle centrali di committenza, anche se si tratta di dipendenti di amministrazioni diverse. Occorre inoltre mettere in evidenza da subito che gli enti sono tenuti entro il mese di aprile a darsi delle specifiche disposizioni che, per la parte relativa alla ripartizione dei compensi, è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Si deve sottolineare che la nuova disposizione disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche, e non più, come nell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, gli incentivi per le funzioni tecniche.
Queste somme vanno inserite nel quadro economico del lavoro, della fornitura o del servizio.
IL SUPERAMENTO DEL VINCOLO DELLA GARA
Viene consentita la erogazione di queste forme di incentivazione “per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”, siamo al comma 1. Sulla base di questa disposizione viene superato il vincolo della gara come condizione indispensabile per potere dare corso a questa erogazione. Siamo dinanzi ad una novità di grande rilievo, soprattutto alla luce del vincolo molto formale con cui fin qui in modo consolidato le sezioni di controllo della Corte dei Conti hanno applicato questo vincolo, fin qui scalfito solamente dalle regole dettate per gli appalti durante la emergenza Covid.
Le attività che possono essere incentivate sono individuate, fino alla adozione di uno specifico regolamento, nell’allegato 1.10 del decreto. Esse sono le seguenti: “programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; – redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell’esecuzione; collaboratori del direttore dell’esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario)”.
Ecco una tabella con la sintesi delle conferme, delle novità e delle modifiche rispetto alle regole dettate dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, in tema di attività che possono essere incentivate
| LE CONFERME | LE NOVITA’ | LE MODIFICHE |
| Programmazione della spesa per investimenti | Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali | Verifica del progetto ai fini della sua validazione in luogo della valutazione preventiva dei progetti |
| Responsabile unico del progetto | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica | Predisposizione dei documenti di gara in luogo della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici |
| Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto | Redazione del progetto esecutivo | Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) in luogo della direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità in luogo del collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti |
Questo allegato, per specifico vincolo legislativo, sarà sostituito da un regolamento che deve essere approvato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
L’INCENTIVO
Viene confermato che per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sia disposto un compenso fino al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”. Il 2% comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente: ancora una volta non viene detto nulla sull’Irap, perdendo così una occasione per chiarire i dubbi che continuano a sussistere.
Continua ad essere previsto, come nel testo modificato del d.lgs. n. 50/2016, che questa incentivazione possa essere corrisposta sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi o forniture. Per queste due tipologie limitatamente al caso in cui viene nominato il direttore dell’esecuzione e quindi a condizione che lo stesso non coincida con il RUP.
Continua ad essere previsto che alla incentivazione del personale, compresi i collaboratori, debba essere destinato l’80% delle risorse previste dall’ente nel tetto massimo del 2%. Nella determinazione da parte degli enti di questa misura non viene più previsto il legame con l’ammontare complessivo del lavoro, della fornitura o del servizio.
I criteri di riparto devono essere individuati dagli enti che devono anche disciplinare la riduzione di questi incentivi per gli “incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”. E’ utile ricordare che nell’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 era stabilito che si doveva dare corso alla riduzione nel caso di ritardi o costi ulteriori “non conformi alle norme del presente decreto”. Ricordiamo che la regolamentazione da parte dell’ente deve essere approvata entro lo 1 maggio 2023, cioè entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023.
Le somme corrisposte come incentivo alle funzioni tecniche devono continuare ad essere inserite nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata e si deve continuare a ritenere che esse vadano in deroga al tetto dal salario accessorio del 2016 e non vadano inserite nella spesa del personale.
La novella dispone che questo incentivo sia corrisposto dal dirigente o del responsabile negli enti privi di dirigenti o da altra figura individuata dall’ente. Occorre che sia sentito il RUP, in capo al quale è posto vincolo di accertare ed attestare “le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”. Il tetto di questi incentivi è portato al trattamento economico annuo lordo percepito e non più al 50%, come nel precedente testo. Questo tetto agli incentivi è aumentato del 15% nelle “amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto”, quindi pensiamo in primo luogo al ricorso al BIM. Viene confermata la esclusione dei dirigenti da questa incentivazione, anche se dobbiamo ricordare che -per il d.l. n. 13/2023, articolo 8, anche nel testo votato in prima lettura dal Senato- fino a tutto l’anno 2026 questi incentivi possono essere erogati.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni dettate per il conflitto di interessi, il responsabile negli enti privi di dirigenti, non può dare corso alla loro erogazione nel caso in cui sia direttamente interessato.
Le somme che eccedono il tetto alla incentivazione individuale, quelle per le “prestazioni non svolte dai dipendenti, perchè affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perchè prive dell’attestazione del dirigente” e quelle che eccedono il tetto annuale del trattamento individuale vanno ad incrementare la quota del 20% destinata all’acquisto di “beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione” e di “formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”. L’acquisto dei “beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione” è destinabile alle seguenti finalità: “modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli”. Questa voce non va prevista negli appalti finanziati dalla Unione Europea ed in quelli che anno un vincolo di destinazione.
Infine continua ad essere previsto che una quota -anche a richiesta- possa essere destinata al finanziamento delle attività della centrale di committenza, somme che devono essere comprese nel tetto del 25% del totale degli incentivi previsti dalla disposizione stessa, quindi nell’ambito del 2% dell’importo dei lavori, delle forniture o dei servizi.
