Il tema di come relazionarsi col contraente individuato mediante affidamento diretto (preceduto o meno da preventivi) è un evergreen intramontabile.
Chissà per quale motivo, mentre tutti plaudono alla circostanza che nel sottosoglia sia possibile, senza troppi problemi, avvalersi del sistema dell’affidamento diretto (taluni giungendo alla paradossale conclusione della sussistenza persino di un divieto di utilizzare le procedure ordinarie), nello stesso tempo si elucubra su come stabilire il prezzo: ribasso, oppure offerta economicamente più vantaggiosa?
Nell’orami lontano 2020, il Mit con parere 757/2020, ovviamente relativo al regime del d.lgs 50/2016, affermò che laddove la PA utilizzi il sistema dell’affidamento diretto, non vanno applicati i criteri selettivi dell’OEPV (e del minor prezzo).
Il Mit spiega: “Quanto al criterio da utilizzare per i servizi in argomento, le SA utilizzeranno il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti di importi pari o superiori a 75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un’ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione“.
Nell’affidamento diretto, dato per presupposto che vi sia un progetto validato, contenente la definizione di lavorazione e prezzi, nonché costi del personale (è purtroppo noto che, invece, spesso si acquisiscono in forma diretta prestazioni “chiavi in mano”…, nemmeno progettate, nè validate, affidandosi totalmente all’impresa), non c’è applicazione di sistemi propri di procedure competitive, come il ribasso o l’OEPV.
L’affidamento diretto si caratterizza per una negoziazione diretta con l’operatore economico, che può riguardare moltissimi aspetti della prestazione, esattamente come accadrebbe in una contrattazione privatistica. Si trattano tutti gli aspetti negoziali e tra essi rientra evidentemente il prezzo, sul quale le parti debbono concordare come esito della negoziazione: è chiaro che in assenza di un progetto e di un capitolato completo, la negoziazione risulta zoppa e la PA si trova in difficoltà, perchè non avrebbe parametri per negoziare.
La tanto acclamata “fiducia”, il tanto osannato “risultato” non sono pasti gratis. L’affidamento diretto consente ai Rup e alle amministrazioni uno spazio di rilevante discrezionalità: proprio per questo non li sottrae al dovere appunto di negoziare, come chiunque farebbe di fronte alla proposizione di prezzi e condizioni del prestatore: chi, al mercato, al professionista. all’artigiano, non chiede il prezzo e poi negozia uno sconto? Chi non concorda i tempi di realizzazione? Chi non pone i problemi su modi e tempi di pagamnto?
Questi sono gli “sforzi” da effettuare. L’affidamento diretto non è un metodo “magico” per evitare la stanchezza del vivere e del lavorare, consistente nell’individuazione di una ditta e nell’applicazione di metodi meccanici propri di una gara, per comprendere le controprestazioni. E’ un’attività complessa, delicata, nella quale emerge la discrezionalità come capacità tecnica di inquadrare in modo corretto la prestazione da chiedere, così da poter poi negoziare i termini in modo tecnicamente consapevole e corretto. Ecco perchè sono opportuni i preventivi: servono, sul piano istruttorio, per definire i contenuti del bando, del capitolato e del prezziario e per partire da quelle basi per poi attivare una negoziazione fruttuosa. Ma, servono anche per motivare le ragioni della scelta del contraente, come chiede l’articolo 17 del nuovo codice.
(P.S. Se il Mit si accorse nel 2020 che in assenza di gara non si applicano sistemi di gara, chi scrive affermò esattamente questo nel settembre 2016, pochi mesi dopo l’entrata in vigore del d.lgs 50/2016, con l’articolo Ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa? Non si applicano se si realizzano affidamenti diretti, pubblicato su La Gazzetta degli Enti Locali, riportato in questo post. L’ovvio si presta ad essere colto e capito anche subito e non dopo anni…)
