La legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” fissa all’art. 14 i “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province”, di fatto riproponendo un tema, quello del c.d. federalismo fiscale, che dopo la sovraesposizione mediatica degli anni fra il 2009 ed il 2011 (quando venne definito “la madre di tutte le riforme” con conseguente impegno a “raddrizzare l’albero storto” della finanza locale), era passato nel dimenticatoio.
Di quel periodo intenso di lavori e studi (con tanto di commissioni di esperti, dossier e convegni) rimane ben poco: la legge n. 42/2009 (anch’essa una delega al governo ma più focalizzata sul ridisegno delle relazioni finanziarie fra Stato ed enti territoriali) è rimasta perlopiù lettera morta e dei relativi decreti legislativi di fatto rimane pienamente in vigore solo il n. 118/2011, ovvero quello sull’armonizzazione contabile (che non a casa accentra anziché decentrare). Tutto il resto è stato travolto dagli eventi successivi, che hanno ancora una volta di dimostrato come la tendenza del nostro sistema di finanza pubblica sia, specialmente nei momenti di crisi, centripeta e non centrifuga.
La nuova delega fiscale ora prova, come detto, a rilanciare la questione, perlopiù attraverso un richiamo diretto agli stessi principi e criteri direttivi della legge n. 42 (si veda in particolare l’art. 2), oltre che mediante quelli riportati nel citato art. 14. Questi ultimi lasciano ampi spazi al legislatore delegato, che potrà, fra l’altro, “razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilita’ a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio”.
Nulla si dice sul come farlo, ad esempio non vi è alcun riferimento alla possibilità di tassare l’abitazione principale (che invece era espressamente esclusa nella legge n. 42 con evidenti criticità dal punto di vista del principio del beneficio) ed è anche scomparso il richiamo (contenuto nel disegno di legge iniziale presentato dal Governo) di riportare ai comuni il gettito degli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (attualmente spettante allo Stato fino a concorrenza dell’aliquota base).
Analogamente, su province e città metropolitane la delega evidenzia correttamente la necessità di ripensare in toto un sistema oggi francamente insostenibile in quanto basato sul gettito di tributi collegati al trasporto su gomma su cui si è sovrapposto il folle meccanismo di “concorso alla finanzia pubblica” previsto a valle della legge Delrio. Ma anche qui le indicazioni al legislatore delegato sono scarne: in entrambi i casi si prevede “un tributo proprio destinato ad assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilita’ e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti”.
Rimane sullo sfondo anche il tema della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, obiettivo qualificante della legge n. 42 e ripreso solo per sommi capo dalla delega laddove (art. 14, comma 1, lett. c) si indica la necessità di “assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell’autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione,vin grado di assicurare l’integrale finanziamento delle funzioni fondamentali”.
Positivo, invece, a parere di chi scrive lo sforzo di attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare”. Anche qui è quasi una delega in bianco, per cui dovremo attendere i decreti legislativi per capire la portata della novità.
