Un argomento che ha creato, sin da subito, non pochi dubbi e perplessità con l’efficacia del nuovo codice dei contratti è la possibilità di poter continuare ad applicare la disciplina di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni I”) agli appalti ordinari.
L’articolo in questione ha impresso, nel periodo dell’emergenza, una notevole accelerazione agli appalti pubblici, consentendone l’esecuzione anticipata d’urgenza dell’appalto, senza la necessità di fornire idonee motivazioni (la motivazione è cristallizzata nella legge e consiste nella necessità di garantire l’accelerazione nella esecuzione degli appalti pubblici e la conseguente immissione, nel sistema economico nazionale, di capitali necessari al sostegno dell’economia e delle imprese) e senza la necessità di effettuare, preventivamente, il controllo sul possesso, da parte dell’o.e. aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali prescritti dalla normativa.
Viene, infatti, disposto che “
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
Come si ricorderà, l’art. 224, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 ha soppresso l’inciso contenuto nel comma 1 del medesimo art. 8 “
e fino alla data del 30 giugno 2023”, garantendone l’ultrattività oltre la data predetta.
A questo punto, la domanda che ci si è posti è se la disposizione continui a trovare applicazione per gli appalti ordinari del nuovo Codice, o se la regola debba trovare applicazione solo per gli appalti afferenti il PNRR ed il PNC, considerate le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 36/2023 in merito alla sequenza procedimentale afferente l’affidamento dell’appalto.
Va, infatti, evidenziato che l’art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023 pone come adempimento propedeutico all’aggiudicazione degli appalti ordinari, il controllo, con esito regolare, dei requisiti dell’o.e. primo classificato.
Pertanto, con l’entrata in vigore del nuovo codice, non è più possibile, come avveniva in passato, adottare il provvedimento di aggiudicazione la cui efficacia dipendeva dall’esito dei controlli ancora da effettuare.
Stando così le nuove regole, se si ammettesse l’esecuzione anticipata, ex art. 8, co. 2, lett. a), del d.l. 76/2020 degli appalti ordinari, questa avverrebbe senza che sia stato ancora adottato un provvedimento di aggiudicazione.
Le precisazioni fornite da IFEL
Sulla questione è intervenuto IFEL con un recentissimo e prezioso lavoro contenuto nel quaderno rubricato “
Nuovo codice appalti e norme derogatorie PNRR – Una breve guida per orientarsi”.
All’interno del quaderno, troviamo il paragrafo 3 “
Norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01/07/2023 e fino al 31/12/2023”.
Nel suddetto paragrafo viene preso in considerazione anche l’art. 8 del D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall’art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, a tenore del quale “
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza/ l’esecuzione dell’appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti”.
L’articolo, dunque, opera solo per gli appalti del PNRR e non per quelli ordinari.
IFEL afferma che la norma, letta in relazione al nuovo codice (art. 17, comma 5) assume un significato qualitativamente difforme rispetto alla sua precedente funzione: infatti, in relazione al precedente codice, la norma in oggetto statuiva semplicemente una individuazione “ex lege” dell’urgenza degli appalti PNRR senza quindi necessità di motivazione in relazione alla specifica fattispecie; nel regime del nuovo codice assume invece il ben diverso significato di deroga rispetto all’obbligo di verifica dei requisiti dell’o.e. prima della formalizzazione dell’aggiudicazione. Dunque, nel caso di appalti PNRR è possibile “ex lege” procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase.
IFEL precisa che, giova ricordare che l’art. 17 del nuovo codice, nel disciplinare le fasi delle procedure di affidamento, stabilisce invece che l’organo preposto a disporre l’aggiudicazione, possa provvedervi solo “
dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente”. Conseguenza ulteriore consiste nel fatto che, con il nuovo codice, l’aggiudicazione è immediatamente efficace.
Nelle procedure PNRR, invece, l’integrazione di efficacia può essere rimandata al momento in cui sono completate le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara.
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