La Corte dei conti sezione Puglia con la deliberazione n. 136/2023 ha così formulato le proprie conclusioni in merito alla possibilità di sostituzione di un dipendente cessato nell’anno dopo un’attenta ricognizione giurisprudenziale, normativa e interpretativa sulla facoltà assunzionale degli enti locali. «Posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019».
