A partire dal primo gennaio entra a regime la gestione telematica dell’intero ciclo di gara anche attraverso l’interoperabilità delle Banche Dati e dei portali di e-procurement (ANAC permettendo…). Torna d’attualità, quindi, una puntuale pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V (Sentenza n. 7870/2023), che già nell’agosto scorso aveva inteso ripercorrere e puntualizzare le diverse tipologie di soccorso istruttorio ai sensi del nuovo art. 101, d.lgs. n. 36 del 2023. Nella pronuncia in esame il Collegio ha inteso rimarcare la necessaria distinzione tra: soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a), soccorso sanante (comma 1 lettera b), soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), soccorso correttivo (comma 4). Tali modalità dovranno essere tutte assicurate dai sistemi telematici per una corretta disciplina delle stesse durante le fasi di gara. Continua a leggere
Riprendendo la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, le diverse fattispecie di soccorso istruttorio vanno così differenziate:
“a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);
b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/16), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione ed a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica”.
