Nel giorno di San Silvestro è entrato in vigore il “milleproroghe” (d.l. n. 215/2023). Tuttavia, per quanto concerne la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, non mancano i soliti strafalcioni. Infatti, continuando inspiegabilmente ad ignorare la declaratoria di illegittimità costituzionale risalente a ormai 5 anni fa, il 2° comma dell’art. 2 provvede a differire il termine per l’attuazione dell’obbligo associativo (ex art. 14, co. 28 del d.l. n. 78/2010) dal 31.12.2023 al 31.12.2024.
In proposito, in questa sede, non pare superfluo ripescare il principale motivo addotto all’epoca per censurare l’imposizione. In particolare, la Consulta riscontrò un’eccessiva rigidità della medesima dal momento che non permetteva di considerare quelle situazioni nelle quali, in virtù della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, le convenzioni o le unioni di Comuni fossero inidonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, i risparmi di spesa cui l’intera disciplina era funzionale.
Sulla scorta di tale decisione, non essendosi registrate sin qui delle novità normative che si siano conformate sul punto (né nel TUEL né fuori da esso), sorge spontaneo chiedere al Governo: ma cosa proroghi!?
