In una controversia risolta pochi mesi fa dal Supremo Consesso Amministrativo, si è discusso di un profilo particolarmente delicato e così sintetizzabile: se immediatamente dopo la stipula di un contratto di vendita di un bene comunale si registra, per l’effetto dell’attività pianificatoria del medesimo Ente locale-venditore, un mutamento in peius della disciplina urbanistica applicabile [1], siffatta attività amministrativa di carattere generale deve tener conto di un qualche legittimo affidamento maturato dal privato-acquirente?
Ad avviso dei giudici, assolutamente sì. Di conseguenza, pur non potendosi declinare (la tutela del legittimo affidamento) in una «preclusione al pieno dispiegarsi del potere di pianificazione urbanistica», sarebbe stato necessario assolvere (cosa non accaduta nel caso di specie) all’obbligo motivazionale. Infatti, la fattispecie in esame sarebbe ricaduta in una di quelle che contemplano, anche per lo strumento urbanistico generale, il bisogno di illustrare le ragioni fattuali e giuridiche di fondo, in funzione di “punto di equilibrio” tra la tutela dell’affidamento legittimamente configuratosi in capo al privato e l’attribuzione del potere di pianificazione dell’amministrazione da parte dell’ordinamento.
[1] In proposito, è giusto precisare che il Comune coinvolto aveva impostato le trattative sul presupposto del più favorevole regime urbanistico vigente all’epoca della stipulazione.
