Il TAR Emilia Romagna (sentenza n. 8/2024), dirimendo una lite in materia di assegnazione temporanea per paternità (ex. art. 42 bis, d.lgs. 151/2001), ha censurato la risposta negativa resa da un’amministrazione nei confronti del proprio dipendente, padre di un bambino di 3 anni. Specificamente, la Corte ha reputato carente in termini motivazionali il rigetto dell’istanza dal momento che, essa, avrebbe solo recato un generico accenno alla carenza di organico. Diversamente, invece, le ragioni addotte a fondamento del diniego, pur non dovendo più possedere il crisma dell’eccezionalità, andrebbero comunque individuate puntualmente, alla luce di un’attenta valutazione della fattispecie concreta e corredando, quindi, l’impianto motivazionale con dati che permettano di verificarne la ragionevolezza.
