Qualora un Comune volesse adottare, ai sensi dell’art. 192, d.lgs. n.152/2006, un’ordinanza d’ingiunzione alla bonifica di un terreno a causa dei rifiuti ivi depositati, non dovrebbe omettere di comunicare l’avvio del procedimento alla parte interessata.
Ciò, in sostanza, è quanto affermato nella decisione n.86/2024 del T.a.r. Toscana. Invero, alla stregua della giurisprudenza consolidata, la predetta disposizione avrebbe l’obiettivo di rafforzare e promuovere l’effettiva partecipazione procedimentale dei potenziali destinatari del provvedimento finale.
Per questo, la preventiva e formale comunicazione di avvio del procedimento costituirebbe un adempimento indispensabile cui non potrebbe applicarsi il temperamento di cui all’art. 21-octies, co. 2, l. n.241/1990.
