Nel parere precontenzioso n. 14 del 10 gennaio 2024, l’Autorità nazionale anticorruzione ha affermato a chiare lettere che «anche in una indagine di mercato, preordinata all’affidamento di un appalto di lavori, il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti». Tale possesso, invero, assolverebbe ad ogni onere documentale circa la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, rispettando il divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione e rendendo, così, ultronea e illegittima ogni altra richiesta di requisiti aggiuntivi a pena di esclusione.
Il riferimento normativo posto dall’Authority come sostegno delle proprie statuizioni è stato l’art. 100, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 definito esplicitamente una «norma cogente» da ritenersi applicabile «all’intero sistema delle procedure di affidamento degli appalti, ivi comprese le indagini di mercato». Esse, difatti, pur non assurgendo a procedure di gara, subirebbero l’applicazione di norme a valenza generale come quella menzionata.
