L’Autorità nazionale anticorruzione, a mezzo di un parere precontenzioso (n. 591/2023), ha trattato la questione di cui al titolo della presente breve. Al riguardo, essa ha chiarito che, per esegesi consolidata, la regola generale sarebbe quella per cui i bandi di gara (e le lettere di invito) debbano impugnarsi unitamente agli atti che di essi fanno applicazione. Solo quest’ultimi, infatti, indentificherebbero il soggetto danneggiato dal provvedimento [1], rendendo attuale e concreta la lesione. Tuttavia, esisterebbero anche ipotesi capaci di radicare un onere di impugnazione immediata e, fra esse, figurerebbero le clausole del bando aventi portata immediatamente escludente. Nello specifico, a tale categoria andrebbero ricondotte quelle incidenti «direttamente, con assoluta e oggettiva certezza, sull’interesse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di un’utile partecipazione alla gara».
[1] Soggetto che, naturalmente, deve aver partecipato alla competizione.
