Il parere n. 2285/2023 dell’Ufficio di supporto giuridico del MIT è stato formulato per rispondere al seguente quesito: nel nuovo impianto codicistico, lo svolgimento di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio (e con l’impiego esclusivo di mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera) rese da un lavoratore autonomo (non qualificato come imprenditore) a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori, potrebbe non qualificarsi come “subappalto”?
La risposta, in verità, non ha fatto altro che riprendere la definizione che del contratto de quo il d.lgs. n. 36/2023 dà all’art.119. In sostanza, quindi, ricorrerebbe tale fattispecie quando 1) l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; 2) l’organizzazione dei mezzi e dei rischi ricadono sul subappaltatore. Non solo, «costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego d i manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare». Pertanto, di volta in volta, bisognerà accertare l’esistenza dei requisiti in questione.
