Modifica dei costi della manodopera

Secondo pacifica giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporterebbe un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica tale da giustificare l’esclusione dalla procedura. In proposito, come affermato dal TAR Veneto (sentenza n. 230/2024), un indirizzo siffatto, non dovrebbe ritenersi superato alla luce…

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Secondo pacifica giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporterebbe un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica tale da giustificare l’esclusione dalla procedura. In proposito, come affermato dal TAR Veneto (sentenza n. 230/2024), un indirizzo siffatto, non dovrebbe ritenersi superato alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici. Nel caso di specie, l’operatore economico (poi escluso) aveva modificato non solo il costo orario della manodopera ma anche il monte ore complessivo. E, secondo i giudici, entrambe le operazioni non si sarebbero potute ricondurre a una mera ricomposizione di singole voci di costo. Inoltre, sempre secondo la Corte, qualora si consentisse una simile modifica in gara, «si vanificherebbe in radice lo stesso obbligo di indicare in sede di offerta il costo della manodopera, espressamente dichiarato “a pena di esclusione” nel nuovo Codice».

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