Fideiussioni: una firma basta

Il pronunciamento del TAR Calabria, sez. II, n. 190/2024, ha avuto ad oggetto l’impugnazione, da parte di un operatore economico uscito sconfitto dalla procedura, della determina dirigenziale che aveva disposto l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente. Fra i vari motivi di ricorso, spicca per interesse quello concernente la fideiussione. In proposito, l’art. 10 del…

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Il pronunciamento del TAR Calabria, sez. II, n. 190/2024, ha avuto ad oggetto l’impugnazione, da parte di un operatore economico uscito sconfitto dalla procedura, della determina dirigenziale che aveva disposto l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente. Fra i vari motivi di ricorso, spicca per interesse quello concernente la fideiussione. In proposito, l’art. 10 del bando di gara chiedeva che l’offerta venisse corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria conforme al modello ministeriale. Tuttavia, come evidenziato dal ricorrente, entro il termine di presentazione delle offerte, la società – aggiudicataria aveva prodotto una polizza munita solo della firma del garante; e, a suo dire, la stazione appaltante avrebbe dovuto ritenerla invalida. La Corte, in realtà, non ha sposato l’assunto, evidenziando che la fideiussione produrrebbe l’effetto di obbligare il garante nei confronti del soggetto beneficiario della garanzia a prescindere dalla sottoscrizione del debitore garantito. Invero, come previsto dall’art. 1936, co. 2, Codice civile, quest’ultimo potrebbe persino non avere conoscenza della fideiussione ed essa risulterebbe comunque efficace.

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