Come ricordato dal Supremo Consesso amministrativo nella sentenza n. 1046/2024, la “marcatura temporale” rappresenterebbe «il servizio a pagamento fornito dai certificatori accreditati che consente, attraverso una procedura informatica, di apporre una marca virtuale su un documento informatico associando ad esso una data ed un’ora certe e legalmente valide» . Pertanto, laddove la lex specialis di gara chiedesse ai concorrenti: a) di produrre la garanzia provvisoria non oltre il termine di presentazione delle domande di partecipazione; b) di rendere certa la data e l’ora di formazione del relativo documento attraverso la marcatura temporale; non sarebbe possibile sostituire un siffatto strumento di validazione né con la firma digitale, né con le procedure interne della società assicurativa che ha emesso la polizza. Entrambe, infatti, non rientrerebbero nelle forme di “validazione” ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 82/2005 (normativa, nel caso di specie, richiamata dal disciplinare di gara).
