Quanto all’interrogativo costituente titolo della presente breve, merita attenzione una decisione delibata TAR Roma, sez. I quater (precisamente, sentenza n. 3626/2024). In particolare, la legittimazione al ricorso presupporrebbe l’astratta titolarità, in capo al ricorrente, di una situazione giuridica soggettiva, in grado di differenziarne la posizione rispetto agli altri consociati e di giustificare, pertanto, la proposizione della domanda di giustizia. Affinché venga soddisfatta la richiamata condizione, però, sarebbe necessario – ma anche sufficiente – che l’appartenenza della situazione giuridica soggettiva pregiudicata sia immaginabile, non anche certa, costituendo, questo, l’esito dell’accertamento nel merito al quale verrebbe desinato il processo. Il giudice amministrativo, quindi, sarebbe chiamato a stabilire, se il ricorrente (di solito un privato) possa vantare un interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, un diritto soggettivo.
Tuttavia, come correttamente evidenziato nella decisione in esame, esisterebbero anche casi in cui la legittimazione a ricorrere verrebbe eccezionalmente riconosciuta dalla legge a soggetti pubblici, ai quali un tale strumento consentirebbe un più efficace perseguimento dell’interesse pubblico di cui sono depositari. A titolo esemplificativo, andrebbe citata l’ANAC che godrebbe di una attribuzione del genere ex art. 211, co. 1-bis, d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 220, co.2, d.lgs. n. 36/2023 [1]).
[1] «2. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
