La forma dell’affidamento diretto

Partendo dalla disposizione di riferimento, l’art. 18, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,…

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Partendo dalla disposizione di riferimento, l’art. 18, co. 1, d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato (…)». Rispetto ad essa, l’Ufficio di supporto giuridico del MIT, nel parere n. 2341/2024, ha chiarito che nelle ipotesi di procedura negoziata o di affidamenti diretti, la stipula del contratto debba seguire esclusivamente la regola prevista nel secondo capoverso (vale a dire, quella della corrispondenza secondo l’uso commerciale) dato che il legislatore avrebbe voluto appositamente estraniare entrambe, con un capoverso ad hoc, dalle forme contrattuali indicate nel primo.

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