Il MIT, attraverso il suo Servizio di supporto giuridico (parere n. 2372/2024), ha specificato che gli appalti nei settori speciali, in ragione della loro specificità ( vale a dire, la natura chiusa dei relativi mercati caratterizzati da diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri), sarebbero stati “sottratti” dalla direttiva riguardante quelli ordinari e, quindi, regolati separatamente. Il d. lgs. n. 36/2023, invero, avrebbe disciplinato i primi in un libro ad hoc (Libro III) e, quindi, nei loro confronti, non si applicherebbero le norme sulla programmazione di cui al Libro I, Parte III.
