I giudici amministrativi campani, nella sentenza n. 1429/2024, hanno voluto marcare la differenza intercorrente, nell’ambito di una procedura regolata nel Codice dei contratti pubblici, tra una cauzione provvisoria non presentata ed una presentata tempestivamente ma affetta da invalidità o irregolarità. Nello specifico, secondo il Collegio, la prima ipotesi sarebbe sicuramente la più grave e, solo rispetto ad essa, il documento di cui è chiesta l’integrazione mediante soccorso istruttorio dovrebbe avere data certa anteriore alla scadenza del termine di partecipazione. Per quanto concerne invece le altre due, nel caso in cui la garanzia provvisoria sia stata presentata ma, per esempio, con un importo inesatto, opererebbe il soccorso istruttorio sanante (attualmente previsto dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023) che non necessiterebbe che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.
