La c.d. acquisizione sanante (art. 42-bis, d.p.r. 327/2001) è una procedura espropriativa “eccezionale” costituente la soluzione legale per la P.a. che abbia realizzato un’opera pubblica su un terreno di proprietà privata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, per acquisire il bene immobile al proprio patrimonio indisponibile, corrispondendo al proprietario un indennizzo nella misura stabilita dalla legge. Rispetto a tale istituto, nella decisione n. 2219/2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da un privato in lite con un Comune. I giudici di Palazzo Spada, in particolare, hanno osservato che egli si sarebbe limitato a contestare la legittimità del decreto di acquisizione sanante (con riguardo alla quantificazione dell’indennizzo) senza far valere, rispetto alla decisione con la quale era stata dichiarata “cessata” la materia del contendere, nessuno dei motivi di revocazione previsti dall’art. 395 del Codice di procedura civile (dolo della controparte, falsità delle prove, scoperta di documenti decisivi, errore di fatto, contrasto di giudicati, dolo del giudice).
