La decisione del TAR Marche n. 212/2024, ha fatto registrare una declinatoria di giurisdizione in favore del giudice ordinario nell’ambito di una controversia relativa ai c.d. “debiti fuori bilancio” (art. 194 TUEL). Prima di comprendere il perché della scelta, occorre partire dalla definizione: si intendono “fuori bilancio” quei debiti contratti dall’ente senza che questo ne avesse programmato una specifica copertura finanziaria.
Ciò posto, ad avviso del TAR Marche, in caso di mancato riconoscimento di un debito del genere, la lesività nei confronti del creditore sarebbe data dall’inadempimento del rapporto sottostante e non dalla deliberazione consiliare declinatoria dell’invocato riconoscimento né dall’omessa adozione della deliberazione consiliare medesima. Di conseguenza, la posizione giuridica soggettiva, poiché avente per oggetto il mancato pagamento di somme dovute in base ad un parametro normativo di rango negoziale – quali, nel caso di specie, quelle dovute a titolo di compensi professionali – sarebbe di tipo paritario e apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria. Invero, le controversie intercorrenti fra soggetti privati e soggetti pubblici concernenti la liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall’esercizio di contratti d’opera professionale coinvolgerebbero esclusivamente posizioni di diritto soggettivo.
