Secondo quanto affermato dal TAR Toscana nella sentenza n. 407/2024, rientrerebbe nella potestà regolatoria del Comune sulla gestione del demanio marittimo anche l’attività di noleggio di sdraio e ombrelloni, esercitata con rimessa ubicata su area privata e in favore di qualsiasi tipo di utente non necessariamente coincidente con l’utente delle spiagge libere.
Infatti, l’esercizio dell’attività commerciale di noleggio delle attrezzature balneari, essendo inevitabilmente connesso all’uso del demanio marittimo e in particolare delle spiagge libere (venendo l’attrezzatura noleggiata normalmente posizionata in tali tratti di spiaggia), rientrerebbe nell’oggetto e nella specifica finalità che il Regolamento persegue di garantire la libera e ordinata fruizione da parte dei cittadini della costa.
