Attraverso le consultazioni preliminari di mercato alle amministrazioni verrebbe data la possibilità di acquisire informazioni tecniche per gli appalti caratterizzati da spiccate novità. I soggetti partecipanti alla consultazione, dovrebbero fornire contributi idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante, relativamente all’individuazione delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali di riferimento. Pertanto, la consultazione preliminare di mercato costituirebbe lo strumento attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità dei beni o delle prestazioni ed assumere, su tale presupposto, scelte limitative del confronto concorrenziale. Peraltro, sulla scorta della costante giurisprudenza nazionale, alla stazione appaltante spetterebbe verificare rigorosamente l’esistenza dell’infungibilità del prodotto e darne conto con un’adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Infatti, le ragioni di natura tecnica dovrebbero reggersi sull’assoluta e inderogabile necessità di rivolgersi ad un determinato operatore economico e non su ragioni di mera opportunità o convenienza. La giurisprudenza, inoltre, avrebbe chiarito che la limitazione della concorrenza sarebbe legittima solo nel caso in cui i prodotti presentino caratteristiche tecniche infungibili e non surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzioni ovvero nel caso in cui vi sia un solo imprenditore in possesso delle conoscenze tecnico-professionali necessarie per eseguire le prestazioni richieste dall’amministrazione. Quanto appena detto, in sostanza, è stato ribadito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 218 del 2024.
