Il TAR Salerno (sentenza n. 994/2024), dopo aver rammentato che la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi rappresenterebbero espressione di ampia discrezionalità (con un margine di sindacabilità circoscritto) si è soffermato sulla censura di parte ricorrente secondo la quale, l’impresa aggiudicataria, non avrebbe realmente rispettato quanto richiesto dalla lex specialis in tema di promozione delle pari opportunità generazionali e di genere [1]. Il Collegio, tuttavia, non è stato del medesimo avviso. Da un lato, infatti, la carica di amministratore unico, da un periodo ben anteriore al triennio, era stato affidato ad una donna; e, dall’altro, non è vero che l’assunzione di un dipendente (per l’anno 2021) e di due dipendenti (per l’anno 2022) su 12/14 dipendenti non avrebbero garantito il rispetto della parità di genere. Infatti, il vero focus della clausola sarebbe ricaduto sulla disaggregazione, fra componente maschile e femminile, delle (nuove) assunzioni.
[1] In particolare, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito premiale, si teneva conto del conferimento di incarichi apicali e del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni.
