Il MIT, con parere n. 2459/2024, ha puntualizzato che per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi sarebbe l’obbligo (e non una mera facoltà) di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori. Sotto tale somma, invece, potrebbe procedere il direttore lavori purché in possesso dei requisiti in materia di sicurezza. In tal senso si esprimerebbe anche la Relazione illustrativa al Codice, ove – a pagina 165 – si dice che ˂˂ nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (…) ˃˃.
