La sezione prima del TAR Napoli (sentenza n. 3373/2024) ha rilevato che il PassOE non costituirebbe un “pre-requisito” dell’operatore economico, rappresentando solo uno strumento di controllo del possesso dei requisiti auto-dichiarati dai concorrenti, che, in mancanza dell’esplicita previsione normativa della sua essenzialità, non si configurerebbe, sotto il profilo operativo e funzionale, come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti. A tale stregua, l’eventuale omissione della sua allegazione alla documentazione amministrativa ben potrebbe essere sanata mediante la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.
