Ai sensi dell’art. 74 del T.U. ambiente, l’inquinamento andrebbe ravvisato non solo quando nell’ambiente siano introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale, ovvero di sostanze che “possono nuocere” alla salute umana. Inoltre, sempre secondo la norma, l’inquinamento si verificherebbe per il solo fatto che la sostanza con queste proprietà sia stata introdotta nell’ecosistema, non richiedendosi che essa in concreto abbia già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite. Posta in questi termini la questione, dunque, si legittimerebbero non solo interventi successivi ad un pregiudizio già verificatosi, ma anche interventi di prevenzione.
Ciò, in sostanza, è quanto posto in evidenza con sentenza n. 2986/2024 dal Consiglio di Stato.
