In base alla giurisprudenza europea, l’art. 10 della CEDU non conferirebbe all’individuo, in via generale, il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche né, tantomeno, quest’ultime sarebbero obbligate all’ostensione. Un tale diritto, o un tale obbligo, infatti, potrebbe essere ricondotto alla più ampia libertà di espressione, tutelata dall’articolo citato, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assumerebbe particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e che, pertanto, l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all’esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell’accesso costituirebbe una lesione di questa libertà. È con questa e altre argomentazioni che il Garante privacy ha chiesto a un Comune di riesaminare la motivazione di un provvedimento di diniego dell’accesso civico.
