Non si accede ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato

Riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sezione I-ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 11472/2024) ha evidenziato che i pareri legali suscettibili di essere sottratti legittimamente all’accesso sarebbero quelli attinenti alle tesi difensive; in altri termini, si tratterebbe di quei pareri capaci di definire la relativa strategia difensiva e/o la…

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Riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sezione I-ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 11472/2024) ha evidenziato che i pareri legali suscettibili di essere sottratti legittimamente all’accesso sarebbero quelli attinenti alle tesi difensive; in altri termini, si tratterebbe di quei pareri capaci di definire la relativa strategia difensiva e/o la futura condotta processuale più conveniente per l’Amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa avrebbe esteso il suindicato indirizzo ermeneutico anche ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato ritenendo i medesimi esplicazione di attività di consulenza legale sia in fase precontenziosa che contenziosa. I pareri, resi all’amministrazione richiedente, ogniqualvolta siano espressi in riferimento a problematiche inerenti ad una questione suscettibile di esitare in un giudizio o comunque in un procedimento contenzioso, individuerebbero una sfera di esercizio di funzioni di consulenza giuridico-legale propria e esclusiva dell’Avvocatura dello Stato, nel quadro di un rapporto connotato – non dissimilmente da quello tra cliente e professionista del libero foro -da pregnanti e assorbenti aspetti di riservatezza e segreto professionale.

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