Il Sindaco ordini la bonifica con cognizione di causa

I giudici amministrativi catanesi (sentenza n. 2140/2024), hanno accolto parzialmente il ricorso proposto avverso l’ordinanza di un Sindaco adottata per la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Tale misura, in particolare, era stata indirizzata nei confronti del proprietario del terreno stesso sulla scorta del fatto che,…

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I giudici amministrativi catanesi (sentenza n. 2140/2024), hanno accolto parzialmente il ricorso proposto avverso l’ordinanza di un Sindaco adottata per la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Tale misura, in particolare, era stata indirizzata nei confronti del proprietario del terreno stesso sulla scorta del fatto che, in quanto titolare del diritto dominicale sull’area, egli sarebbe stato obbligato alle attività di rimozione e smaltimento. Tuttavia, come si diceva, il Collegio non è stato del medesimo avviso dal momento che a) l’immobile, nella titolarità della società fallita di cui il destinatario dell’ordinanza era socio, non sarebbe stato oggetto di alcun fenomeno successorio vista la mancata cancellazione della medesima società dal registro delle imprese [1]; b) sarebbero difettati gli opportuni e preventivi accertamenti sulla effettiva imputabilità a titolo di dolo o colpa dell’abbandono dei rifiuti.


[1] Sicché non si sarebbe potuto verificare alcun fenomeno di trasferimento ai singoli soci della responsabilità in questione.

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