Come non riformare i concorsi pubblici

Nell’articolo pubblicato il 24 luglio 20220 sul Corriere del Mezzogiorno, da titolo “Pubblico impiego la svolta necessaria”, Mario Rusciano riassume in poche battute un vademecum su come riformare i concorsi da seguire per agire esattamente all’opposto. E’ una guida perfetta, un avviso ai naviganti in merito agli errori da scongiurare ad ogni costo. In primo…

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Nell’articolo pubblicato il 24 luglio 20220 sul Corriere del Mezzogiorno, da titolo “Pubblico impiego la svolta necessaria”, Mario Rusciano riassume in poche battute un vademecum su come riformare i concorsi da seguire per agire esattamente all’opposto. E’ una guida perfetta, un avviso ai naviganti in merito agli errori da scongiurare ad ogni costo.

In primo luogo, l’Autore propone un sistema per “una prima scrematura”. Ritiene, condivisibilmente, che ben difficilmente essa possa trovare frutto utile dall’effettuazione di quiz a risposta multipla, che per altro non di rado si sono rivelati sbagliati, spese nei “concorsoni” nazionali.

Se la critica appare più che corretta, da respingere risolutamente è la soluzione proposta, cioè “la valutazione (secondo la materia) di Dipartimenti universitari o di rinomate Accademie e Società scientifiche partendo dal curriculum studiorum del
liceo (così i ragazzi imparano a legare gli studi al loro avvenire). Per i laureati rileva: il prestigio dell’Università frequentata (perché non tutti gli Atenei sono uguali); il voto di laurea; la conoscenza delle lingue; l’eventuale lettera di presentazione di personalità di riconosciuta competenza nella disciplina concorsuale
“. Un disastro metodologico:

  1. non si capisce perchè rivolgersi alla valutazione di Dipartimenti universitari: sono moltissimi i concorsi per figure professionali che nulla hanno a che vedere col titolo di studio universitario;
  2. l’alternativa ai Dipartimenti, che già sono difficili da scegliere non si sa in base a quali criteri, sarebbero Accademie o Società scientifiche “rinomate”; ma, “rinomate” in base a cosa, per voce di chi, per quale crisma attribuito da chi? E, poi, rinomate in cosa, visto che la valutazione che si immagina appare un’idea originale:
  3. si tratta, nella sostanza, di far precedere il concorso da un pre-concorso, ridotto ad un assessment non ben definibile realizzato da qualcuno, non si sa bene perchè e chi, purchè “rinomato”?
  4. si propone di partire dal curriculum degli studi: ma, non è di “competenze” e di “esperienza” che si ha necessità?
  5. il rilievo del prestigio dell’Università che dovrebbe fare punteggio per i laureati chi lo determina? Quale ente ha la possibilità di stabilire e in base a quale criteri un titolo sia più pesante di un altro? Non è chiaro che il titolo di studio vale solo per l’ammissione ed eventualmente per qualche punto, ma che un concorso deve poter accertare le capacità sottese al titolo, e non il valore del titolo? Non è opportuno scongiurare la formazione di Università di varie “serie” e creare un’ulteriore spaccatura sociale?;
  6. il voto di laurea: ok, è sempre stato un elemento minimale di composizione dei punteggi finali;
  7. la conoscenza delle lingue, ok: è da sempre richiesta dal d.lgs 165/2001;
  8. la lettera di presentazione della “personalità riconosciuta”, per piacere… no. Non siamo in un Paese Anglosassone e, soprattutto, nel proporre, con encomiabile sforzo, riforme, meglio non farsi prendere dall’entusiasmo. E’ ancora vigente la Costituzione, che agli articoli 3, 51 e 97 impone di trattare tutti con imparzialità e parità di condizioni: dare valore giuridico alla “presentazione” (che poi in Italia rischia fortemente di trasformarsi in altro) è una plateale violazione dei principi enunciati e desunti dalla Costituzione.

Il Rusciano passa poi ad una serie di proposte concernenti la materiale realizzazione delle prove. In primo luogo, propone “la prova di saper scrivere: correttezza linguistica e capacità di sintesi“. Ottimo. Solo che è stata causa dell’ultimo Governo, sostenuto dall’oceanica maggioranza di unità nazionale, ad aver partorito l’idea paradossale di far gestire i concorsi a forza di crocette in prove di un’ora, saltando lo scritto concepito come prova di saper rendere idee compiute e razionali con analisi e sintesi, potendo addirittura ridurre il tutto ad un solo orale di pochi minuti. E sempre la medesima maggioranza è tornata sul punto, rendendo possibile che qualsiasi concorso sia condotto con una striminzitissima unica prova scritta.

E sul colloquio orale? L’Autore ritiene che esso debba essere funzionale:

  1. ad accertare le competenze nella situazione lavorativa concreta;
  2. a valutare con l’ausilio di uno psicologo «cacciatore di teste» mutuato dal settore privato — la personalità del candidato: motivazione; attitudine organizzativa a risolvere problemi e a lavorare in gruppo.

Come si nota:

  1. non si prevede che l’orale possa servire ad approfondire le cognizioni effettivamente possedute; si riduce nella sostanza ad un confronto situazionale, una prova operativa;
  2. si manifesta per l’ennesima volta quella sorta di sudditanza psicologica che ormai la politica, nel parlare e legiferare in tema di lavoro pubblico, ha assunto nei confronti del “privato”, raccontato e mitizzato come luogo nel quale tutto funziona a meraviglia. Le cose non stanno affatto in questo modo. Il privato ha enormi problemi di incontro domanda/offerta e di reclutamento. Ma, una cosa certamente caratterizza il “privato”: può assumere chi vuole, quando vuole e come vuole. Non si applica nessuno dei vincoli e degli obblighi procedurali o di trasparenza, parità di condizioni, imparzialità, pubblicità che caratterizzano il pubblico, perchè il datore pubblico, esattamente a differenza di quello privato e per consapevole scelta dei Costituenti, non può assumere chi vuole, quando vuole e come vuole: deve assumere per concorso. Senza che il concorso sia riformato per essere travisato in una cortina fumogena, che dietro assessment imprecisabili e prove concorsuali lasciate nelle mani di “cacciatori di teste”, consenta la facile manipolazione delle graduatorie, pericolo che la sciagurata riforma disposta dal d.l. 36/2022, convertito in legge 79/2022 rende più che attuale, anche in barba ad ogni cautela imposta dalla normativa anticorruzione. Un simile modo di intendere i concorsi, dando opportuno “peso” ad elementi invece impalpabili o impossibili da oggettivare come la “referenza”, la valutazione della “rinomata” istituzione, il giudizio su motivazione (sei motivato? Ma quanto sei motivato? Tanto o poco?), sull’attitudine organizzativa a risolvere i problemi (ma è chiaro o no che simile indagine si può limitare a poche figure: dirigenti, funzionari di vertice, soggetti chiamati ad essere preposti a strutture) e il lavoro di gruppo. Come fa un “tagliatore di teste” del privato, che ovviamente non può avere nemmeno la benchè minima idea di come si lavora in una PA, di quali sono le regole ed i vincoli, a sapere quali sono le modalità precipue del lavoro di gruppo nel pubblico?

L’Autore alla fine si duole molto: si chiede come sia possibile salvare i concorsi pubblici dalla “ossessione” della verbalizzazione formale e soprattutto dalla disciplina che, a suo giudizio, “elimina la discrezionalità della Commissione (presunta connivente di qualche candidato), costretta a sorteggiare persino le domande da fare ai candidati, per evitare i ricorsi” e come sia possibile “selezionare i migliori sotto la spada di Damocle dell’intervento di un giudice amministrativo o addirittura penale“.

Occorre tornare alla Costituzione, come poco sopra, per dare una risposta chiara alle domande poste. L’intento evidente, preciso ed indiscutibile dei Costituenti è stato esattamente quello di limitare la “discrezionalità” della commissione, come strumento indispensabile per garantire imparzialità e parità di condizioni, se per “discrezionalità”, come troppo spesso accade, si intende non scelta tra più soluzioni legittime quella che meglio persegua l’interesse pubblico col minor sacrificio di quelli privati, ma un sistema decisionale tautologico, non motivabile, lasciato alla sfera decisionale imperscrutabile del “decisore”.

Costantino Mortati durante i lavori dell’Assemblea Costituente sostenne che “la necessità di includere nella Costituzione alcune norme riguardanti la pubblica Amministrazione sorge per due esigenze. Una prima è quella di assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici. Lo sforzo di una costituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere a garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere un’amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un’amministrazione dei partiti. A tale proposito la Costituzione di Weimar stabiliva che i funzionari erano a servizio della collettività e non dei singoli partiti“.

Immagine procedure di reclutamento tali da degradare il concorso, cioè una disputa a parità di condizioni tra soggetti volta a selezionare tra essi il migliore, ad un’ordalia lasciata alla discrezionalità immotivata e fondata sul totem delle valutazioni psicoattitudinali, significa aprire gli spazi ai poteri partitici che i costituenti hanno inteso evitare. Nell’idea proposta dal Rusciano e purtroppo presente nel d.l. 36/2022, non è chiaro nemmeno come ingaggiare i “tagliatori di teste”, quali professionalità presupporre in capo a loro, come ponderare le loro vautazioni alchemiche con quelle su conoscenze e competenze.

Sembra davvero contraddittorio ed insensato pretendere, come giusto, che la PA si doti di competenze ed esperienze, contestualmente però ritenendo di lasciare la selezione ad avventurismi immotivabili.

Se il “privato” si affida ai “cacciatori di teste” (e ciò avviene ben di rado, da parte di aziende molto grandi e per profili particolarmente elevati e spiccati), questo è perchè, come rilevato prima, il privato può reclutare esattamente come crede, ma soprattutto perchè ha mille modi per correggere gli eventuali e tutt’altro che rari errori di valutazione.

Come è noto, nel privato si esordisce nel lavoro con contratti prevalentemente a termine, in varie forme regolamentati. Il reclutamento non si esaurisce nella valutazione del “tagliatore di teste” o di chi abbia condotto il “colloquio di lavoro”, cui la sudditanza psicologica del decisore pubblico attribuisce poteri esoterici che i datori privati assolutamente non assegnano. Al colloquio di lavoro conseguono forme flessibili per mesi e per anni, perchè il datore cerca nella pratica, nell’esperienza di ogni giorno la conferma alle valutazioni in sede di reclutamento e la progressiva fidelizzazione in una crescente fiducia reciproca.

Non solo il privato può attvare sostanzialmente con pochi limiti (tranne quelli numerici complessivi) contratti flessibili, ma ha una libertà di azione nella risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del tutto specifici dell’ordinamento del lavoro privatistio.

La PA, invece, ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del d.lgs 165/2001, può assumere in via ordinaria solo a tempo indeterminato, essendo i lavori flessibili un’eccezione, che per altro conducono i lavoratori verso un binario morto, vista l’impossibilità di convertire il lavoro a termine in quello a tempo indeterminato.

La PA come datore pubblico non può e non deve permettersi forme naïf di reclutamento. Non solo per il rispetto dei principi costituzionali la cui ratio è perfettamente spiegata dal Mortati, ma perchè non può consentirsi forzature ed errori, sostanzialmente irrimediabili.

Certo, i concorsi non sempre garantiscono la capacità di reclutare davvero i migliori. Non per questo, vanno ridotti ad una farsesca cerimonia alla ricerca di una discrezionalità privatistica molto chic, ma molto confliggente col vigente ordinamento.

Puntare alla valorizzazione dell’esperienza e delle competenze ed alla progressiva valutazione dei miglioramenti dei soggetti che vogliano candidarsi ad un lavoro pubblico è possibile, senza evocare sistemi di selezione che molto mutuano da quello universitario noto per essere un modello assolutamente da non seguire, data la sua evidente inefficienza. Ed è anche possibile una “scrematura” non fondata su improbabili valutazioni di volta in volta inventate, ma su un sistema di ranking oggettivo e creato con criteri univoci e valevoli per tutti a livello nazionale.

Se si vuole, invece, puntare su riforme che accrescano la “discrezionalità”, con gli evidenti rischi enormi di ingerenza ed influenza partitica, bisogna avere la forza di intervenire prima, modificando radicalmente la Costituzione e le regole basilari stesse del rapporto tra PA e cittadini. Non è ovviamente impossibile, nè vietato: basta solo essere chiari.


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