Il fotovoltaico richiede una discrezionalità attenta

In Sicilia, i giudici del TAR Palermo (sentenza n. 1997/2024) hanno ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ritenendo che esso costituisse «un fattore di disturbo nella composizione formale dell’edificio e coperture, introducendo elementi estranei e non in sintonia con l’edificio e con l’intorno». Infatti,…

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In Sicilia, i giudici del TAR Palermo (sentenza n. 1997/2024) hanno ritenuto illegittimo il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ritenendo che esso costituisse «un fattore di disturbo nella composizione formale dell’edificio e coperture, introducendo elementi estranei e non in sintonia con l’edificio e con l’intorno». Infatti, secondo il Collegio, l’autorità tutoria statale non avrebbe preso minimamente in considerazione le caratteristiche specifiche dell’impianto oggetto di istanza, la cui realizzazione, se permessa, sarebbe avvenuta in perfetta aderenza alle falde del tetto, in un lato dell’edificio non accedente alla via pubblica e con una colorazione simile a quella delle tegole. Pertanto, nel caso di specie, la discrezionalità soprintendentizia sarebbe stata esercitata in maniera palesemente scorretta.

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