I principi della concorrenza, della par condicio, della trasparenza e dell’imparzialità amministrativa, come affermato da Anac nel parere di precontenzioso n. 251 del 24 maggio 2024, impedirebbero di accettare variazioni o modifiche degli elementi essenziali dell’offerta tecnica. Tale divieto, poiché posto a presidio di valori fondamentali dell’ordinamento, dovrebbe ritenersi operante anche nei casi in cui 1) l’aggiudicatario fosse l’unico concorrente in gara nonché quando 2) la nuova (e diversa) offerta presentata non determinasse uno stravolgimento della graduatoria finale.
