La Corte di Giustizia della Unione Europea (Causa C-626/22), soffermandosi sulla delicatissima vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, ha sottolineato che la direttiva comunitaria 2010/75 [1] non accetterebbe una normativa nazionale che consente ripetute proroghe del termine assegnato al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana nonostante, per entrambi i beni giuridici menzionati, siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti. Infatti, qualora l’attività dell’installazione interessata presentasse tali minacce, l’art. 8, paragrafo 2 di tale direttiva, esigerebbe, in ogni caso, la sospensione dell’esercizio dell’installazione.
[1] Relativa alle emissioni industriali, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento.
