Il MIT, con parere n. 2871/2024, ha evidenziato che negli affidamenti in house non dovrebbe nominarsi un Direttore lavori o un Direttore dell’esecuzione, in quanto l’ente affidante eserciterebbe nei confronti del soggetto in house il c.d. controllo analogo, ossia attività di controllo come se il soggetto in house fosse un ufficio interno dell’ente affidante. Il controllo analogo supererebbe i compiti del DL e DEC.
