In relazione alla richiesta di accesso civico generalizzato a documenti contenenti dati personali del soggetto istante idonei a rivelarne lo stato di salute, in un parere del 12 settembre , il Garante per la protezione dei dati personali ha osservato che il d.lgs. n. 33/2013 lo escluderebbe. Ciò, naturalmente, non sancirebbe l’impossibilità per il richiedente di trovare accesso a dati o documenti relativi alla propria salute quanto piuttosto il bisogno di impiegare strumenti normativi diversi (dal d.lgs. n. 33/2013) e rinvenibili sia nella disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 15 del RGPD) che in quella concernente l’accesso documentale (cfr. art. 22, l. n. 241/1990).
