Nell’esercizio della sua funzione consultiva, l’Autorità nazionale anticorruzione ha formulato un proprio indirizzo generale su due questioni concernenti i progettisti interni. Quanto agli interrogativi, in sostanza, essi si incentravano sull’iscrizione all’albo professionale dei medesimi e sull’obbligo assicurativo per le s.a. e gli enti concedenti. Quanto al primo aspetto, l’Authority ha chiarito che, analogamente alla disciplina del 2016, il nuovo Codice richiederebbe l’iscrizione all’albo professionale solo per quelli esterni [1]. Relativamente, invece, all’obbligo assicurativo, sarebbero le previsioni contenute nei commi 4 e 7, rispettivamente, agli articoli 2 e 45 del d.lgs. n. 36/2023, a far propendere per l’obbligatorietà della stipula di polizze assicurative per i progettisti interni.
[1] Vedi l’art. 34, co. 1, lettera b), dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023
