La Cassazione, con la sentenza 30.7.2025, n. 21978 sottolinea un aspetto evidentemente mai fin qui accettato da sindacati, lavoratori e PA stesse: la progressione economica ha come effetto solo ed esclusivamente l’incremento del trattamento economico del lavoratore beneficiario, ma non comporta nessuna attribuzione di mansioni superiori.
Altro elemento rilevante: l’attività di gestione del personale, in particolare del trattamento economico, è regolata dai vincoli disposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
L’azione amministrativa deve essere rispettosa di tali vincoli: manca, nella sostanza, la possibilità di esprimere una vera e propria autonomia negoziale, presente in limitata parte nell’esercizio della contrattazione collettiva decentrata integrativa ma sostanzialmente inesistente nella contrattazione individuale.
Mai e poi mai, comunque, la PA può pensare di uscire dai vincoli segnati da leggi e contratti con propri provvedimenti amministrativi, nel caso degli enti locali “delibere” della giunta. Non solo perchè il rapporto di lavoro è gestito in via esclusiva dai dirigenti o responsabili di servizio, sicchè è escluso qualsiasi intervento degli organi di governo, ma soprattutto perchè trattandosi di attività integralmente di diritto privato gli effetti costitutivi e regolativi della gestione del personale derivano da atti conformi alle previsioni della contrattazione collettiva: anche fosse ammesso – il che non è – una regolazione mediante deliberazioni della giunta, queste dovrebbero comunque rispettare i limiti e vincoli della contrattazione.
Pertanto, una deliberazione nè può ammettere alle progressioni orizzontale personale che non abbia completato il biennio minimo necessario di permanenza nella posizione economica precedente, nè può legittimare decorrenze di tali progressioni diverse da quelle disposte dalla contrattazione nazionale collettiva.
E’ da notare l’indicazione fondamentale della Cassazione: simili atti deliberativi non sono annullabili, ma radicalmente nulli. Infatti, non si applicano le regole e le discipline pubblicistiche, ma quelle del diritto privato. Sicchè si può ricostruire la nullità a partire dalla mancanza della causa e della forma (occorre un contratto, non una delibera); ma, soprattutto, un atto col quale si attribuisce la progressione orizzontale in assenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal Ccnl ed in assenza dell’attribuzione agli enti di una possibilità di derogare alle regole normative e contrattuali, la nullità discende anche dalla violazione di norme imperative.
