Con il parere n. 3589/2025, il MIT chiarisce che nell’ambito di una procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria, anche in presenza di costi della manodopera superiori al 50%, la stazione appaltante può legittimamente scegliere il criterio del minor prezzo. La possibilità è confermata dall’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che consente l’alternativa tra offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso, salvo i casi espressamente esclusi. L’art. 108, comma 3, che impone l’OEPV nei servizi ad alta intensità di manodopera, non si applica ai lavori.
